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MICROCHIP:
LA NUOVA LEGGE
Il
04/11/2004 finalmente anche per la regione Piemonte, come nel resto
delle regioni italiane, è entrata in vigore la legge sul MICROCHIP;
quindi per i cani nati da quella data non sarà più possibile
eseguire il tatuaggio ma dovrà essere inserito il microchip. L'
inserimento deve essere eseguito da un medico veterinario libero
professionista abilitato dall' ASL ad eseguire la pratica,
o direttamente dai medici veterinari dell' ASL competente. Con
questa pratica ogni cane di razza e non sarà riconoscibile tramite
lettore apposito e si dovrebbero eliminare barbarie come l' amputazione
dell' orecchio tatuato al cane ed altre barbarie che l' uomo purtroppo
da anni esegue sul suo miglior amico. Quindi, in teoria, la brutta
pratica della utilazione e dell' abbandono dovrebbero essere entità
minore se non addirittura nulla; oltre tutto il veterinario che
esegue l' inserimento deve compilare diversi moduli che dovranno
essere poi inviati all' ASL ed al proprietario dei cuccioli che,
a sua volta, dovrà inviare all' E.N.C.I. tramite il modello B, quindi
c'è una doppia certificazione dei cuccioli prodotti: all' ASL ed
all' E.N.C.I. Chi fino ad ora ha prodotto cuccioli senza controllo
e senza nessuna ricevuta fiscale e/o fattura tra qualche anno potrebbe
avere delle sorprese dal fisco; perchè ora finalmente tutti I cani
dovranno essere denunciati all' anagrafe canina e quindi non scappa
più nessuno, e finalmente i furbi o apriranno partita
IVA e/o emetteranno ricevute fiscali ed a fine anno dovranno denunciare
il reddito ricavato dalla vendita dei cani oppure smetteranno e
lasceranno produrre cuccioli a chi ha i requisiti di legge
per poter effettuare questa attività. Chi invece non praticava
nemmeno il tatuaggio oggi, se non inserirà il MICROCHIP, andrà incontro
a sanzioni amministrative; quindi un pò più di informazione per
tutti prima di acquistare un cucciolo di razza dal primo allevatore
improvvisato......!!!!!
Identificazione cani ai sensi della legge regionale
n. 18 del 19.07.2004. L'identificazione prevede la registrazione delle
generalità del proprietario, della sede di detenzione del cane e dell'eventuale
detentore, il segnalamento dell'animale e la contestuale applicazione del
microchip (unico sistema di identificazione dei cani registrati a partire dal
05.11.2004). I dati di cui sopra sono raccolti in apposita scheda di
identificazione di cui viene rilasciata copia al proprietario del
cane. Le operazioni di idenficazione possono essere effettuate dal Servizio Veterinario delle ASL dietro corresponsione della tariffa
stabilita dalla Regione a titolo di rimorso spese base dei costi del materiale
utilizzato; da medici veterinari liberi professionisti autorizzati dietro
corresponsione di relativa parcella.
Obblighi detentori cani. Chiunque intende, a qualsiasi titolo detenere un
cane è tenuto ad accertarsi preliminarmente della registrazione e
identificazione dello stesso. L'inosservanza della prescrizione è punita con la
sanzione amministrativa da Euro 38,00 a Euro 232,00.
Acquisto, vendita, detenzione a scopo di commercio
di cani. Sono vietate la cessione, la vendita, ed il
passaggio di proprietà di cani non registrati all'anagrafe canina o non
identificati. Chiunque acquista, vende o detiene a scopo di commercio cani non
registrati all'anagrafe canina e non correttamente identificati è punito con la
sanzione amministrativa da Euro 77,00 a Euro 464,00.
Proprietari di
cucciolate. Sono vietate la cessione, la vendita ed il
passaggio di proprietà di cani non registrati
all'anagrafe canina o non identificati. Chiunque acquista, vende o
detiene a scopo di commercio cani non registrati all'anagrafe canina e non
correttamente identificati è punito con la sanzione amministrativa da
Euro
38,00 a Euro 232,00.
Proprietario di cani con tatuaggio
illeggibile. I proprietari di cani con tatuaggio devono provvedere alla nuova identificazione
del cane mediante applicazione del microchip.
Cessione definitiva o morte del
cane. I proprietari di cani, anche per il tramite
dell'eventuale detentore, sono tenuti a segnalare al Servizio Veterinario
dell'ASL presso la quale hanno provveduto alla registrazione dell'animale entro quindici giorni, la cessione definitiva o la morte degli
stessi, nonchè eventuali variazioni della sede di
detenzione.
Smarrimento del cane. In caso di
smarrimento del cane il proprietario, anche per il tramite dell'eventuale
detentore, provvede entro 3 giorni dallo smarrimento a farne denuncia
alla polizia municipale del comune ove è detenuto
l'animale.
Cani non ancora identificati con tatuaggi al
06.08.2004. I cani non ancora identificati con tatuaggi alla
data di entrata in vigore della legge regionale n. 18 del 19.07.2004
(06.08.2004) provvedono entro centoventi giorni (e pertanto entro il
04.12.2004) alla registrazione dei cani ed alla contestuale applicazione del
microchip. L'inosservanza della prescrizione è punita con la
sanzione amministrativa da Euro 38,00 a
Euro 232,00.
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